Dispositivi di ritenuta
Con la definitiva approvazione della parte 5, la norma EN 1317, relativa ai dispositivi di ritenuta stradali, è diventata armonizzata. La norma specifica i requisiti per la valutazione di conformità dei seguenti sistemi di trattenimento veicoli:
- barriere di sicurezza;
- attenuatori d'urto;
- terminali [effettivo a partire dalla pubblicazione della ENV 1317-4 come EN];
- transizioni
- parapetti per veicoli/pedoni (solo per la funzione di trattenimento veicoli).
Le barriere temporanee non rientrano nel campo di applicazione della norma.
La conformità della barriera di sicurezza stradale ai requisiti della norma e ai valori dichiarati (classi incluse) deve essere dimostrata mediante:
- prove iniziali di tipo (ITT);
- controllo di produzione in fabbrica (FPC) da parte del fabbricante, compresa la valutazione del prodotto.
Le prove iniziali di tipo (ITT) devono essere eseguite su campioni rappresentativi della barriera di sicurezza stradale da immettere sul mercato.
Il fabbricante deve stabilire, documentare e gestire un sistema FPC per garantire che i prodotti immessi sul mercato siano conformi alle caratteristiche prestazionali dichiarate. Il sistema FPC deve consistere in procedimenti scritti (procedure operative e gestionali), ispezioni e prove e/o valutazioni regolari e nell'utilizzo dei risultati per controllare la materia prima e altri materiali o componenti in ingresso, l'attrezzatura, il processo
di fabbricazione e il prodotto. La documentazione deve restare leggibile, immediatamente identificabile e reperibile.